Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia di Bassano del Grappa).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Bassano del Grappa per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Vicenza, Treviso e Padova, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle quattro province interessate e per il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale dei quattro enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. I contributi per lo sviluppo degli investimenti sono ripartiti in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.